Trasporto periferico, gara ATAC: il TAR del Lazio dà ragione a Trotta Bus Services
Una sentenza del TAR del Lazio ha ribaltato l’esclusione di Trotta Bus Services da una gara ATAC per la gestione di alcune linee periferiche di Roma. Analizziamo tutta la vicenda.
Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio ha recentemente accolto, seppur parzialmente, il ricorso presentato da Trotta Bus Services, stabilendo che la sua esclusione dalla gara ATAC per la gestione di specifiche linee del trasporto pubblico periferico di Roma è stata illegittima.
Ma partiamo dall’inizio, più precisamente dallo scorso 22 gennaio; data in cui ATAC, Azienda per la Mobilità di Roma Capitale, ha deciso di escludere l’azienda TPL nonostante l’iniziale vincita dell’appalto per l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale (TPL) per la città di Roma.
Il ricorso di Trotta Bus Services e l’esclusione dal bando
Trotta Bus Services ha impugnato l’atto di ATAC che ne aveva disposto l’esclusione dai Lotti 1 e 2, relativi al sub-affidamento di diverse linee del servizio TPL fino al 2027, con possibilità di proroga fino al 2029, affidandoli successivamente alle imprese Cilia Italia-Miccolis (Lotto 1 nord-ovest) e Autoservizi Troiani (Lotto 2 est).
Oltre alla richiesta di revoca della propria esclusione, Trotta Bus Services ha avanzato anche la richiesta di annullamento dell’aggiudicazione del Lotto 1, avvenuta in favore di Cilia Italia-Miccolis, insieme al risarcimento danni in qualità di vincitrice originaria dell’appalto.
Trotta Bus Services esclusa dalla gara ATAC
La vincita e le successive verifiche richieste da ATAC
In una prima fase, la Commissione di gara non aveva riscontrato alcuna anomalia nelle offerte presentate e aveva proceduto con la proposta di aggiudicazione di entrambi i lotti a Trotta Bus Services.
Successivamente, per la precisione il 19 novembre 2024, il responsabile della procedura aveva richiesto l’attivazione di un processo di verifica della congruità economica delle offerte e della sussistenza dei requisiti tecnici propedeutici all’avvio del servizio TPL (sin dallo scorso 1 marzo).
Di conseguenza, la commissione aveva avviato la procedura di verifica, richiedendo ulteriore documentazione a Trotta Bus Services e convocandola per un’audizione con l’obiettivo di chiarire alcuni disallineamenti rilevati.
La richiesta di Trotta Bus Services e la mancata risposta di Atac
Di fronte a questa decisione, Trotta Bus Services ha più volte sollecitato Atac per conoscere in anticipo queste criticità, futuro oggetto di discussione, al fine di preparare adeguatamente l’incontro. Richieste che, però, non hanno mai ricevuto una risposta da parte di ATAC.
La mancata partecipazione di Trotta Bus Services all’audizione
L’assenza di risposte ha spinto Trotta Bus Services a non presentarsi all’audizione, fissata per lo scorso 23 dicembre.
Un’assenza che ha portato ATAC a comunicare che il processo di verifica si sarebbe concluso basandosi esclusivamente sulla documentazione già fornita.
Non è tardata la risposta di Trotta Bus Services, che ha successivamente precisato la sua assenza è derivata da un malinteso generato dalla mancata risposta di ATAC; proponendo di fissare una nuova audizione che, però, non ha mai avuto luogo.
Le irregolarità procedurali rilevate dal TAR
Rivoltasi al TAR del Lazio, Trotta Bus Services ha ottenuto ragione e ATAC è stata condannata al pagamento delle spese legali.
Nello specifico, il Tribunale ha confermato la legittimità del potere della Stazione Appaltante (ATAC) di sottoporre a verifica le offerte; tuttavia, ha anche precisato che, qualora sia attivata per ragioni strategiche, questa verifica dovrebbe essere estesa anche al concorrente immediatamente successivo in graduatoria.
I giudici amministrativi hanno inoltre rilevato significative violazioni in sede di contraddittorio, evidenziando il mancato rispetto delle norme di trasparenza, collaborazione e buona fede. Trotta Bus Services, infatti, è venuta a conoscenza delle contestazioni solo al momento della notifica del provvedimento di esclusione, una prassi non consentita.
Il TAR ha sottolineato come ATAC abbia rifiutato il contraddittorio basandosi unicamente sull’assenza di Trotta all’audizione. Sulla base dell’articolo 23 del Disciplinare, come ha precisato il Tribunale, invece, la Commissione avrebbe dovuto fornire ulteriori chiarimenti richiesti anche dopo un’audizione non pienamente soddisfacente, concedendo un termine per la risposta.
Pertanto, le circostanze, incluse tempistiche ridotte e richieste inevase, rendevano plausibile un fraintendimento riguardo all’audizione.
Le implicazioni della sentenza del TAR e il nuovo iter valutativo
Il TAR del Lazio ha quindi accolto il ricorso presentato da Trotta Bus Services, annullando l’esclusione disposta da ATAC e obbligando quest’ultima al pagamento delle spese legali, che ammontano a 5 mila euro.
Le richieste di annullamento dell’aggiudicazione della gara, invece, sono state respinte, suggerendo il rinvio degli atti all’autorità amministrativa per un rinnovo della procedura di verifica delle anomalie riscontrate.
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