Il Decreto Scuola è legge, stop alle gite scolastiche economiche: cosa cambia
L’articolo 5, confermato senza modifiche durante il processo di conversione, introduce nuove priorità che impattano sulla mobilità degli studenti.
Vede finalmente la luce la Legge 30 ottobre 2025, numero 164. La normativa, che cristallizza le disposizioni urgenti del cosiddetto DL Scuola (Decreto Legge 127/2025), è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale numero 257.
Sebbene il titolo richiami “Misure urgenti per la riforma dell’esame di Stato del secondo ciclo di istruzione e per il regolare avvio dell’anno scolastico 2025/2026”, è un altro articolo, il 5, a segnare una decisa svolta per i servizi di trasporto passeggeri relativi al mondo scolastico e, più nello specifico, ai viaggi d’istruzione.
Una regolamentazione che, d’altra parte, risponde a una richiesta che l’Associazione Nazionale Autotrasporto Viaggiatori (ANAV) porta avanti da quasi un decennio, anche con campagne di comunicazione specifiche, come ad esempio “Sicurezza10elode”.
La stretta sulla qualità: basta votare solo il risparmio
L’articolo 5, confermato senza modifiche durante il processo di conversione, introduce un obbligo che impatta sulla mobilità degli studenti.
Gli istituti di ogni ordine e grado non potranno più affidare i contratti per i trasporti scolastici, ossia le gite scolastiche e le uscite didattiche, basandosi unicamente sul costo più basso.
D’ora in avanti, l’affidamento di tali servizi di trasporto passeggeri dovrà avvenire esclusivamente adottando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, un parametro basato sul miglior rapporto qualità/prezzo.
Fondamentale in marito è il paletto imposto alla componente economica: il punteggio attribuibile alla sola offerta di prezzo non potrà in alcun modo superare il 30% del totale.
La regola è chiara: la sicurezza e la qualità del servizio devono prevalere sul risparmio.
I pilastri inamovibili: sicurezza, accessibilità e competenza
Cosa definisce, dunque, la qualità in questo contesto?
La Legge stabilisce in modo inequivocabile gli elementi su cui le stazioni appaltanti (le scuole) devono concentrare la loro valutazione tecnica.
In cima alla lista vi è l’attenzione alla sicurezza: la disponibilità di specifici dispositivi atti a proteggere gli alunni durante il viaggio è un fattore determinante.
Parallelamente, viene posta enfasi sull’inclusività, rendendo prioritaria l’accessibilità dei mezzi di trasporto pubblico locale (utilizzati per le escursioni) per le persone con disabilità.
Non meno importante è il fattore umano: le competenze e la preparazione tecnica di chi si trova al volante giocano un ruolo fondamentale nell’attribuzione del punteggio.
Gite scolastiche: autonomia e responsabilità
È essenziale notare che, pur delineando questi criteri generali di qualità, quindi sicurezza, inclusività, abilità dei conducenti, la nuova normativa mantiene una certa flessibilità operativa.
Si sottolinea che la Legge non entra nel merito delle specifiche tecniche che devono caratterizzare l’offerta, come ad esempio i tipi esatti di dispositivi tecnologici da adottare o i dettagli sulle qualifiche professionali richieste per gli autisti.
Pertanto, questa delicata definizione spetta interamente all’autonomia e alla responsabilità di ogni singola stazione appaltante. Saranno dunque le scuole stesse a dover tradurre questi principi generali in capitolati d’appalto rigorosi e dettagliati, garantendo che l’obbligo di qualità non resti una mera dichiarazione d’intenti.
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