Autobus, locazione senza conducente: chiarimenti dal MIT
Una nuova circolare del MIT introduce l’obbligo di registrare gli autobus noleggiati su nuova piattaforma online. I chiarimenti sulle modalità operative.
Importanti novità per le imprese operanti nel settore del trasporto passeggeri su strada. È stata recentemente pubblicata una circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) che introduce l’obbligo di registrare gli autobus noleggiati senza conducente su una nuova piattaforma online.
Questa iniziativa, introdotta dalla circolare n. 11436 dello scorso 16 maggio, è stata resa necessaria a seguito delle modifiche apportate alla fine del 2024 dall’articolo 30 della Legge n. 177/2024 alle disposizioni del Codice della Strada (CdS).
Cosa stabiliscono le modifiche al Codice della Strada
Le modifiche hanno sostituito integralmente il comma 3-bis dell’articolo 84 del Codice della Strada, ampliando significativamente le possibilità di ricorso alla locazione senza conducente per gli autobus.
In precedenza, infatti, l’utilizzo di autobus a noleggio senza conducente era limitato a situazioni specifiche, come i contratti tra imprese iscritte al Registro Elettronico Nazionale (REN) che svolgevano servizi di noleggio con conducente, o impieghi temporanei ed eccezionali tra aziende di linea per veicoli già immatricolati a tale scopo.
La principale novità introdotta dall’articolo 30 della Legge n. 177/2024 riguarda, quindi, la possibilità per qualsiasi impresa autorizzata all’esercizio della professione di trasporto di persone su strada di utilizzare autobus noleggiati senza conducente, da adibire a qualunque tipologia di servizio; a condizione che il contratto di locazione sia stipulato con un’impresa locatrice stabilita in uno Stato membro dell’Unione europea e che i veicoli risultino immatricolati o messi in circolazione conformemente alla legislazione di qualsiasi Stato membro.
Inoltre, non è più richiesto il requisito che prevedeva l’iscrizione al REN dell’impresa locatrice, al fine di estendere anche alle aziende diverse da quelle di trasporto la possibilità di dare in locazione i veicoli.
La nuova piattaforma e l’obbligo di registrazione
La circolare del MIT introduce un obbligo fondamentale: ogni autobus a disposizione di un’azienda di trasporto tramite contratto di locazione senza conducente deve essere registrato sulla piattaforma telematica dedicata, www.ilportaledeltrasporto.it, attiva dallo scorso 19 maggio.
La piattaforma permette, nello specifico, la registrazione delle targhe degli autobus noleggiati da imprese italiane, siano essi immatricolati in Italia o in altri Stati membri dell’Ue o dello Spazio Economico Europeo (SEE).
Si ricorda che è inoltre possibile effettuare registrazioni cumulative di più veicoli oggetto di locazione.
Un aspetto importante riguarda chi può effettuare la registrazione: al momento, sono abilitati esclusivamente gli operatori professionali e gli Uffici di Motorizzazione Civile (UMC).
L’obbligo di registrazione sussiste per tutti gli autobus detenuti in locazione senza conducente, indipendentemente dalla durata del contratto. A differenza di quanto previsto per il trasporto merci, infatti, non c’è una durata minima al di sotto della quale il veicolo è esente dalla registrazione.
La procedura, nello specifico, deve essere completata prima che l’autobus sia utilizzato per l’attività di trasporto. Anche la data di termine del contratto deve essere registrata.
La circolare sottolinea che le attività di registrazione, sia tramite il portale che presso gli UMC, sono esenti dal versamento dell’imposta di bollo e dei diritti di Motorizzazione, trattandosi di semplici comunicazioni.
A seguito della registrazione, viene rilasciata una ricevuta telematica o cartacea (se fatta presso l’UMC), che deve essere sempre tenuta a bordo dell’autobus.
Indicazioni operative e documentazione a bordo
La circolare fornisce anche alcuni chiarimenti riguardo all’utilizzo degli autobus noleggiati.
Più nel dettaglio, un autobus oggetto di locazione senza conducente può essere immatricolato per “uso di terzi”, specificamente per locazione senza conducente, noleggio con conducente o servizio di linea.
Ciò significa che il locatore può essere un’impresa specializzata nel noleggio o un’impresa di trasporto autorizzata all’esercizio della professione (trasporto passeggeri su strada), iscritta al REN, che svolge servizi di noleggio o linea.
L’autobus preso in locazione da parte di un’impresa autorizzata all’esercizio della professione di trasportatore su strada di persone e quindi iscritta al REN, può essere utilizzato indifferentemente in servizio di noleggio con conducente o in servizio di linea, in base al titolo posseduto dalla stessa impresa locataria, e indipendentemente dall’uso per cui è stato immatricolato l’autobus dal locatore.
In entrambe le ipotesi deve essere tenuto a bordo dell’autobus la ricevuta dell’avvenuta registrazione nell’applicativo e il titolo autorizzativo intestato all’impresa locataria del servizio svolto.
Sono riportati, inoltre, alcuni requisiti documentali aggiuntivi a seconda dell’uso e dell’immatricolazione dell’autobus:
Se l’autobus dato in locazione è immatricolato in servizio di linea, durante la locazione deve essere tenuta a bordo, oltre al titolo autorizzativo, anche la dichiarazione del locatore dante causa di aver ottenuto dall’Ente affidante il suddetto servizio di linea il nullaosta in ordine alla regolarità dello stesso servizio.
Se l’autobus dato in locazione senza conducente, indipendentemente dall’uso per cui è immatricolato, è utilizzato dal locatario avente causa per svolgere un servizio di linea, a bordo dello stesso autobus deve trovarsi anche una dichiarazione del locatario stesso, relativa all’esistenza di un nullaosta all’immissione dell’autobus nel servizio di linea o, in alternativa, un “allegato A” alla carta di circolazione, in cui risulta il suddetto servizio di linea.
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