Trasporto rifiuti urbani: modifiche al codice ambientale dal 1 gennaio 2021
Arrivano chiarimenti in merito al trasporto di rifiuti urbani dall’Albo gestori ambientali. Dal 1° gennaio 2021, saranno in vigore le modifiche al codice ambientale apportate dal Decreto Legislativo n.116/2020. Lo ha comunicato l‘Anita.
Il decreto ha cambiato la definizione di rifiuto urbano: l’Albo gestori ambientali ha precisato che i soggetti iscritti nelle categorie 4 e 2-bis dell’Albo possono continuare l’attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi nel caso in cui gli stessi siano divenuti urbani per effetto delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 116/20, anche in data successiva al 31 dicembre 2020 e fino alla definizione delle modalità di adeguamento dei rispettivi provvedimenti d’iscrizione.
In particolare, la definizione di rifiuti urbani ricomprende i anche i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti, diverse dalla domestica, che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell’allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell’allegato L-quinquies, allegati anch’essi introdotti dal citato decreto legislativo n. 116/2020 nella parte IV del D.Lgs. n. 152/06.