Enac: in caso di voli cancellati per cause non riconducibili a Covid-19 previsto rimborso del biglietto e non erogazione di un voucher
In merito alle numerose segnalazioni relative a cancellazioni di voli, l’Ente nazionale per l’aviazione civile ha richiamato i vettori operanti in Italia al rispetto del Regolamento comunitario che tutela i passeggeri nei casi di ritardi, cancellazioni, overbooking e mancata informativa.
Dato che a partire dal 3 giugno u.s. sono state rimosse le restrizioni alla circolazione delle persone fisiche all’interno del territorio nazionale e nell’area europea, Schengen, Regno Unito e Irlanda del Nord – spiega Enac in una nota – le cancellazioni operate da tale data non sembrano possano essere ricondotte, salvo casi specifici, a cause determinate dal Covid-19, ma a scelte imprenditoriali.
Pertanto, ferma restando la facoltà per i vettori di cancellare i voli programmati, la normativa applicabile è il Regolamento Comunitario (n. 261 del 2004), che prevede, per le cancellazioni, l’informativa al passeggero, la riprotezione, il rimborso del prezzo del biglietto (non la corresponsione del voucher) e la compensazione, ove dovuta.
Le stesse regole valgono per la rinuncia del passeggero che, salvo motivi di impedimento legati a situazioni Covid-19, decida di non partire. In tale caso saranno applicabili le condizioni di trasporto e tariffarie previste dal vettore.