Autotrasporto: due anni di tempo per richiedere il rimborso dell’accisa sul gasolio
Nessuna decadenza del credito: l’impresa di autotrasporto ha due anni di tempo per richiedere il rimborso dell’accisa sul gasolio. A seguito della trimestralizzazione del rimborso, il termine dei due anni parte di fatto dal primo giorno utile in cui il rimborso stesso poteva essere chiesto. Questo significa che vale dal primo giorno successivo al trimestre di riferimento. Per esempio, per il primo trimestre 2012, il calcolo dei due anni scatta dal 1° aprile. Tutto questo è stato chiarito da una nota dell’Agenzia delle Dogane che ha chiarito la questione a seguito dell’approvazione del decreto fiscale numero16 del 2012 aveva provveduto a eliminare il termine di decadenza rispetto alla domanda da presentare per chiedere il rimborso trimestrale delle accise. Con la circolare del 31 maggio, l’Agenzia delle Dogane spiega che, presentata la domanda di rimborso e trascorsi i 60 giorni utili a far scattare l’istituto del silenzio-assenso, diventa possibile utilizzare il credito d’imposta entro il 31 dicembre dell’anno successivo in cui è sorto, tutto questo appunto in applicazione della modifica introdotta dall’articolo 61 del cosiddetto decreto Liberalizzazioni. Ecco quindi che, tornando all’esempio del primo trimestre di quest’anno, il credito d’imposta maturato rispetto a domanda di recupero che fosse presentata con ritardo nell’aprile 2013, questa si può sfruttare fino al 31 dicembre 2014. Da tenere conto che poi si può arrivare quindi fino al 30 Giugno del 2015 visto che vi sono altri 6 mesi per chiedere l’eventuale rimborso di denaro in eccedenza rispetto a quello chiesto in compensazione.
Paolo Castiglia