NCC, sentenza della Corte Costituzionale: illegittimo l’obbligo di rientro
Non può essere obbligato a rientrare in rimessa prima di cominciare ogni prestazione chi svolge il servizio di noleggio con conducente (NCC). Lo ha stabilito la Corte costituzionale spiegando che l’obbligo comporta un irragionevole aggravio organizzativo e gestionale per il vettore NCC, costretto sempre a compiere “a vuoto” un viaggio di ritorno alla rimessa.
Secondo la Corte l’obbligo è sproporzionato rispetto all’obiettivo di assicurare che il servizio sia rivolto a un’utenza specifica e non indifferenziata, poiché la necessità di ritornare ogni volta in sede per raccogliere le richieste che lì confluiscono può essere superata – senza interferire con il servizio di taxi – grazie alla possibilità, prevista dalla stessa legge, di utilizzare gli strumenti tecnologici.
La Corte ha perciò dichiarato incostituzionale il Decreto legge n. 135 del 2018 nella parte in cui prevede quell’obbligo, accogliendo parzialmente il ricorso della Regione Calabria contro lo Stato. La Regione sosteneva che varie disposizioni del Dl 135/2018, introducendo vincoli per i vettori NCC, sarebbero state lesive delle sue competenze in materia di trasporto pubblico locale.
Fra i vari vincoli all’attività di NCC contestati dalla Regione, la Corte ha ritenuto che l’obbligo di rientro in rimessa dopo ogni servizio fosse eccessivamente gravoso e sproporzionato rispetto agli obiettivi di regolazione della concorrenza.