Autotrasporto: acquisto carburante e tracciabilità, chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate
Arrivano chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate in merito alla tracciabilità dei pagamenti degli acquisti di carburante per autotrazione, in caso di rapporto di conto corrente tra un ente associativo e le imprese di autotrasporto associate.
In questa situazione, il rapporto di conto corrente instaurato in base al quale si realizza un meccanismo di compensazione tra i debiti delle imprese per gli acquisti di carburante effettuati dal “consorzio” e i crediti che queste ultime vantano nei confronti dell’ente per i servizi di trasporto resi per suo conto, non costituisce inadempimento dell’obbligo di tracciabilità dei pagamenti relativi alle cessioni di carburanti per autotrazione.
Il pagamento del saldo risultante dagli importi non compensati a favore di uno dei due soggetti del rapporto è, infatti, comunque effettuato con mezzi tracciabili. Inoltre, tutte le operazioni oggetto di compensazione, a decorrere dall’anno 2019, sono documentate con fattura elettronica.
Per l’amministrazione finanziaria, quindi, anche se non si verificando il pagamento al momento dell’acquisto, l’impresa non è soggetta in questa fase all’obbligo di tracciabilità del pagamento per la deduzione della spesa ai fini delle imposte sui redditi e della detraibilità dell’Iva, solo successivamente con riguardo al pagamento del saldo per gli importi eventualmente non compensati. Rimane, però, l’obbligo di certificazione degli acquisti con fattura elettronica.
L’Agenzia delle Entrate ritiene corretta la procedura del contribuente, ai fini della deducibilità del costo e dell’IVA, a condizione che siano rispettate le seguenti condizioni:
1) l’acquisto del carburante da parte dell’ente associativo deve avvenire con pagamento
tracciabile documentato con fattura elettronica;
2) i singoli acquisti di carburante effettuati da ciascuna impresa di autotrasporto associata
vanno documentati con fattura elettronica;
3) i rapporti di debito e credito tra l’ente associativo e le singole imprese derivanti dal
contratto di conto corrente devono risultare da chiare e dettagliate evidenze contabili;
4) i pagamenti degli importi eventualmente non compensati devono essere effettuati con
mezzi tracciabili.