Tachigrafo digitale: chiarimenti sul corretto uso in caso di micro interruzioni della guida
Il ministero dell’Interno ha dato nuove indicazioni in materia di tachigrafo digitale.
Lo ha comunicato l’Anita.
Il ministero segnala che, nel caso di micro interruzioni della guida di pochi minuti, queste non possono essere considerate “interruzioni”, che devono essere di almeno 45 minuti, né tantomeno “periodi di riposo” giornaliero o settimanale.
Tuttavia se il conducente impiega il suo tempo per il soddisfacimento di esigenze personali disponendo, quindi, liberamente, non possono neanche essere considerate “tempi di disponibilità”. In tali casi, qualora il conducente abbia commutato il dispositivo del tachigrafo sul simbolo “lettino” per registrare le suddette “micro interruzioni”, non potrà essere sanzionato solo presumendo che nei periodi in questione era in disponibilità e non poteva disporre liberamente del suo tempo.
Tali periodi non saranno considerati neanche nel computo dell’orario di lavoro.
E’ stata anche fornita una panoramica delle disposizioni utili a definire il campo delle micro interruzioni di pochi minuti dell’attività dei conducenti.
Ecco la sintesi di Anita:
- l’art. 6 del Regolamento (UE) 561/2006 prevede che, per il calcolo della durata minima del riposo giornaliero, il periodo di guida giornaliero non deve essere superiore a 9 ore, ovvero a 10 ore per non più di due volte a settimane;
• la Commissione Europea – con Decisione del 7 giugno 2011 – ha raccomandato che, per il calcolo del periodo di guida giornaliero, occorre considerare come disgiunti due periodi di guida quanto sono separati da un periodo di almeno 7 ore;
• l’art. 8, paragrafo 2 del Regolamento (UE) 561/2006, prevede che i conducenti devono effettuare un periodo di riposo giornaliero nell’arco di 24 ore dal termini del precedente periodo di riposo settimanale o giornaliero. Come noto, il riposo giornaliero può essere regolare o ridotto. Il primo deve essere di almeno 11 ore, frazionabili in 2 periodi: il primo di almeno 3 ore senza interruzioni e il secondo di almeno 9 ore, senza interruzioni;
• per quanto riguarda il corretto uso del selettore delle attività – art. 34, paragrafo 5 lettere b) del Regolamento (UE) 165/2014 – nell’ipotesi di micro interruzioni di pochi minuti dell’attività si ricorda che la definizione di riposo giornaliero e settimanale è il tempo del quale il conducente può disporre liberamente; • la circolare ricorda anche che, il conducente, dopo un periodo di guida di 4 ore e 30 minuti, deve osservare un’interruzione – intesa come periodo in cui il conducente non può guidare o svolgere altre mansioni e che serve unicamente al suo riposo – di almeno 45 minuti e che tale interruzione può essere frazionata in due periodi di cui uno di almeno 15 minuti seguito da un’altra di almeno 30 minuti;
• il conducente deve azionare il dispositivo sotto il simbolo “lettino” per registrare il tempo delle interruzioni e periodi di riposo.