Autoliquidazione 2019/2020: arrivano le istruzioni operative dall’Inail
L’Inail ha fornito le istruzioni operative per l’autoliquidazione 2019/2020.
Fermo restando il termine del prossimo 17 febbraio per il versamento del premio di autoliquidazione in unica soluzione o della prima rata, il termine per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni effettivamente corrisposte nell’anno 2019 è il 2 marzo 2020.
Il premio di autoliquidazione può essere pagato, anziché in unica soluzione entro il 17 febbraio 2020, in quattro rate trimestrali, ognuna pari al 25% del premio annuale, dandone comunicazione direttamente con i servizi telematici previsti per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni. In questo caso sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi rapportati al tasso medio per il 2019 pari allo 0,93% come da tabella allegata alla nota dell’Inail.
I datori di lavoro che presumono di erogare nell’anno 2020 un importo di retribuzioni inferiore a quello corrisposto nel 2019 devono inviare all’Inail entro il 17 febbraio 2020 la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte, con il servizio Riduzione Presunto, indicando le minori retribuzioni che prevedono di corrispondere nel 2020. Tale importo costituisce la base per il calcolo del premio anticipato dovuto per il 2020 in sostituzione dell’importo delle retribuzioni erogate nel 2019, fatti salvi i controlli che l’Istituto può disporre in merito all’effettiva sussistenza delle motivazioni addotte, al fine di evitare il pagamento di premi inferiori al dovuto.