Inps: incentivo all’esodo dei lavoratori vicini alla pensione
L’Istituto nazionale di previdenza sociale ha diffuso una nota che fornisce indicazioni sui documenti da allegare alla domanda di incentivo all’esodo per i lavoratori prossimi alla pensione.
L’articolo 4 della legge n. 92 del 28 giugno 2012, prevede una nuova prestazione di incentivo all’esodo per questa categoria di lavoratori, per far fronte agli esuberi aziendali incentivando l’uscita dal mondo del lavoro dei dipendenti prossimi alla pensione.
Nelle imprese con più di 15 dipendenti, in caso di eccedenze di personale, si possono stipulare accordi sindacali che prevedano il pagamento ai lavoratori vicini al pensionamento, cioè quelli che maturano i requisiti entro 4 anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, di un importo pari alla pensione che spetterebbe al lavoratore, con versamento da parte del datore di lavoro dei contributi figurativi necessari per il raggiungimento dei requisiti minimi per la pensione.
Il datore di lavoro è tenuto a presentare domanda all’INPS accompagnata da una fideiussione bancaria a garanzia della solvibilità in relazione agli obblighi assunti. L’Inps precisa che la domanda deve essere trasmessa dai datori di lavoro tramite la funzionalità telematica “contatti” del fascicolo elettronico aziendale, selezionando nel campo “oggetto” la denominazione “Esodi lavoratori prossimi a pensione”, inviando il mod. SC/77 alla sede
INPS presso cui si assolvono gli obblighi contributivi. I datori di lavoro devono presentare la domanda preliminare almeno 90 giorni prima della data di ingresso nella prestazione del primo lavoratore interessato dal piano di esodo annuale.
Alla domanda devono essere allegati l’accordo di esodo e l’elenco contenente i dati dei lavoratori potenziali beneficiari della prestazione di esodo, per i quali deve essere accertato il perfezionamento dei requisiti per la pensione, entro il periodo massimo di 48 mesi.
Nell’accordo sindacale, riguardante l’esodo di personale non dirigente, le parti devono darsi reciprocamente atto che questo viene sottoscritto tra il datore di lavoro e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale Per gli accordi riguardanti l’esodo di dirigenti, l’associazione sindacale legittimata a stipulare l’accordo è quella che ha sottoscritto il contratto collettivo di lavoro di categoria, a prescindere dalla rappresentatività.
I datori di lavoro devono essere in possesso di apposita delega al trattamento dei dati contributivi e previdenziali rilasciata da ogni lavoratore interessato alla prestazione in oggetto e tale delega deve essere conservata agli atti del datore di lavoro stesso.