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Enac: i diritti del passeggero in caso di overbooking
AEREO

Enac: i diritti del passeggero in caso di overbooking

Redazione T-I
25 Agosto 2010

Con riferimento al caso di ‘overbooking’ che qualche giorno fa ha coinvolto diversi passeggeri del volo Alitalia Palermo-Venezia (e che ha provocato reazioni forti su alcuni giornali), l’Enac ha diramato una nota esplicativa.
La pratica dell’overbooking nasce dall’esigenza delle compagnie aeree di controbilanciare il fenomeno dei ‘no show’, cioè della mancata presentazione dei viaggiatori a bordo che, nel peggiore dei casi, può lasciare l’aeromobile quasi vuoto, con conseguenze sui costi del servizio. Per risolvere questo problema, i vettori di tutto il mondo si cautelano accettando un 10% circa di prenotazioni aggiuntive.
Il Regolamento Comunitario n. 261 del 2004 – purtroppo – non vieta l’overbooking, ma prevede tuttavia forme di tutela, assistenza, risarcimento e riprotezione del passeggero che si vede negare l’imbarco.
In particolare, la compagnia è obbligata a versare a ciascun passeggero non imbarcato una compensazione pecuniaria calcolata in base alla tratta e alla distanza percorsa (nel caso del Palermo-Venezia, 250 euro). E’ previsto il rimborso per la parte del viaggio non effettuata o in alternativa la riprotezione il prima possibile o in una data più conveniente per il passeggero. Inoltre va garantita, da parte del vettore, l’assistenza con assicurazione di pasti e bevande in base alla durata dell’attesa, eventuale adeguata sistemazione in albergo con annesso trasferimento e due chiamate telefoniche o messaggi via fax o mail.

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