Fissate le condizioni e le modalità per l’erogazione dei contributi per la formazione professionale 2012/2013 per l'autotrasporto: sulla Gazzetta Ufficiale del 2 luglio 2012 - come rende noto il sito dell'Albo degli autotrasportatori (www.alboautotrasporto.it) è stato pubblicato il decreto del ministro delle Infrastrutture e Trasporti 3 maggio 2012, che spiega il funzionamento del sistema della formazione dedicata alle imprese di autotrasporto merci che ne facciano espressa domanda entro il 31 agosto 2012. Questo decreto è dotato di uno stanziamento di 23 milioni di euro, precisamente 23.052.697, derivanti sia dalle somme residue stanziate dalla finanziaria 2011, sia dalla specifica ripartizione delle risorse destinate all’autotrasporto per il 2012 e devolute per i benefici alla formazione in misura pari a 15 milioni di euro. Una dote superiore al doppio di quella prevista per lo scorso anno e addirittura al triplo dei 7 milioni erogati per la formazione del 2010, dal DPR 83/2009 e dal successivo decreto ministeriale 6 novembre 2009. Destinatari – Possono usufruire dei contributi alla formazione le imprese di autotrasporto merci conto terzi che hanno sede in Italia e sono iscritte all’Albo Nazionale degli Autotrasportatori, i cui dipendenti o addetti (tra cui i titolari, i soci o gli amministratori) frequentino piani formativi o di aggiornamento professionale, finalizzati all’ottenimento di competenze adeguate alla gestione dell’impresa ed all’uso di tecnologie innovative, allo scopo di promuovere lo sviluppo della competitività, della professionalità, e l’innalzamento del livello di sicurezza stradale e di sicurezza sul lavoro. Destinatari dei contributi sono anche i raggruppamenti delle imprese di autotrasporto, quali le cooperative a proprietà divisa, i consorzi e le società consortili di aziende di autotrasporto, purché iscritti, ai sensi del DPR 155/90, nella sezione speciale dell’Albo degli Autotrasportatori. Beneficio – Il contributo si sostanzia in un rimborso diretto all’impresa beneficiaria o al raggruppamento, che verrà accreditato dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti solo al termine del piano formativo e dopo la sua rendicontazione finale da parte dell’impresa. Ciascun piano formativo ammesso a beneficio potrà ottenere un contributo pari al 25% dei costi ammissibili per la formazione specifica e al 60% per la formazione generale. Queste percentuali possono essere aumentate del 10% in più, se la formazione è destinata a lavoratori svantaggiati o disabili; 10% in più, se i contributi riguardano le imprese medie; 20% in più se i contributi riguardano le imprese piccole (per imprese medie si intendo quelle con meno di 250 dipendenti; per imprese piccole quelle con meno di 50 dipendenti, che rientrino con i bilanci nei parametri previsti dalla normativa comunitaria). Tra i costi ammissibili che le imprese possono esporre nei loro preventivi spese sono inclusi: a) i costi del personale docente; b) le spese di trasferta e di alloggio del personale docente e (eventualmente) dei destinatari della formazione; c) altre voci di spesa correnti, quali materiali e forniture, con attinenza diretta al progetto di formazione; d) l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature, per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione; e) i costi dei servizi di consulenza sull’iniziativa formativa programmata ed f) i costi del personale dei partecipanti al progetto di formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali), a concorrenza del totale degli altri costi ammissibili di cui alle lettere da a) ad e). Piani formativi – Sono sovvenzionabili i progetti di formazione, generale o specifica, avviati dopo la presentazione della domanda di ammissione al contributo. Questi devono essere attuati entro il 31 marzo 2013. I piani formativi possono riguardare tutte le materie aventi attinenza con il settore dell’autotrasporto. Condizione necessaria per la loro sovvenzione è che gli stessi piani siano realizzati attraverso specifici enti di formazione, di diretta emanazione delle associazioni nazionali degli autotrasportatori presenti nel Comitato Centrale dell’Albo degli Autotrasportatori o quelli delle loro associazioni territoriali, che all’atto di presentazione della domanda siano in grado di documentare lo svolgimento di attività formativa nel settore dell’autotrasporto e producano apposita lettera di accreditamento dell’associazione nazionale cui aderiscono. Sono ammessi anche soggetti attuatori costituiti da ATI (associazioni temporanee di impresa) o ATS (associazioni temporanee di scopo) purché comprendenti gli Enti o Istituti già indicati. Detti enti o Istituti vanno indicati nelle domande di contributo. Domande – Le imprese o i raggruppamenti che intendono ottenere i contributi alla formazione devono presentare una specifica domanda al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Direzione generale per il trasporto stradale e l’intermodalità – via G. Caraci, 36 – 00157 Roma), entro il 31 agosto 2012. La domanda va compilata sul modello previsto dall’allegato 1 al decreto e va inviata per raccomandata postale con avviso di ricevimento o consegnata a mano. Nella domanda l’impresa deve descrivere il tipo di piano formativo per cui chiede il beneficio, quantificare i costi ammissibili del progetto, mediante specifico preventivo-spese, indicare il soggetto attuatore delle attività formative ed allegare anche un calendario delle lezioni previste nel piano stesso. L’istruttoria delle domande verrà svolta dalla Rete Autostrade Mediterranee Spa (RAM), a questa funzione espressamente delegata dal Ministero. La RAM notificherà gli esiti dell’istruttoria ad una Commissione di valutazione ministeriale che, una volta approvati i progetti, provvederà a darne notizia alle imprese richiedenti, entro 60 giorni, compilando l’elenco delle aziende ammesse al contributo e la finanziabilità del piano formativo presentato. Conosciuta l’ammissibilità del proprio piano formativo, il soggetto beneficiario potrà portare a termine la formazione e rendicontare al ministero i costi del progetto sostenuto, entro il 31 marzo 2013, presentando le fatture in originale quietanzate delle spese sostenute, oppure non quietanzate ma accompagnate da una garanzia fideiussoria “a prima richiesta”, che l’impresa stipula a favore dello Stato, per il periodo di un anno, per l’esatto pagamento delle spese preventivate per sostenere l’iniziativa formativa effettuata. A tale documentazione dovrà essere allegata una relazione di fine attività in cui si dimostra la corrispondenza tra il piano formativo presentato e i costi sostenuti, nonché la seguente documentazione: i registri di presenza firmati dai partecipanti e vidimati dall’Ente attuatore; la copia degli attestati rilasciati ai partecipanti; una dichiarazione di atto notorio resa dall’Ente di formazione sulla piena idoneità didattica dei docenti rispetto alle materie del corso; i programmi di studio concernenti le materie oggetto dei corsi; il calendario dei corsi e la dichiarazione di atto notorio dell’impresa beneficiaria di conferma che i dipendenti o titolari hanno regolarmente partecipato al progetto formativo. Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si riserva infine di effettuare verifiche sul corretto svolgimento dei corsi di formazione (anche durante il loro svolgimento) e nel caso di irregolarità o violazioni alla normativa o alle sue disposizioni, la possibilità di revocare il contributo, con l’obbligo di restituire gli importi erogati maggiorati dai relativi interessi.
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