Autotrasporto, Tar: legittimi i costi minimi preparati dal Ministero dei Trasporti
Il Tar (Tribunale amministrativo regionale) del Lazio ha recepito le indicazioni della Corte di Giustizia europea e ha bocciato i costi minimi di esercizio per l’autotrasporto definiti dall’Osservatorio all’interno della Consulta Generale del Trasporto e della Logistica. Nello stesso tempo però, nel dispositivo, ha legittimato i costi minimi elaborati dal ministero dei Trasporti
Questa sentenza è di enorme valore non tanto per il futuro dei costi minimi, essendo già stati liberalizzati da recenti provvedimenti legislativi (Legge di Stabilità 2015) che prevedono la sola elaborazione da parte del ministero di un costo di riferimento privo però di valore legale, quanto per le tante cause di riconoscimento di tali costi effettuate negli anni scorsi dalle imprese di autotrasporto e che ora, grazie a questa sentenza, hanno buone probabilità di essere accolte dai giudici.
“Con questa decisione – scrive Conftrasporto – i magistrati hanno respinto la richiesta della committenza di cancellare i costi, voluti da una legge del Parlamento italiano che resta dunque effettiva a tutti i costi e va dunque fatta rispettare, affermando che non c’è rapporto di presupposizione tra le delibere dell’Osservatorio della Consulta dell’autotrasporto e i costi determinati dal ministero. Tradotto: i costi minimi per la sicurezza così come determinati e pubblicati dal ministero dei Trasporti restano validi, sono annullati quelli definiti dall’Osservatorio della Consulta in applicazione della sentenza della Corte di giustizia europea”.
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