Trasporti-Italia.com - Il portale italiano dei trasporti e della logistica

  • Cerca
  • Login
  • Registrati
    Registrazione
    I campi contrassegnati da un * sono obbligatori
    *
    *
    *
    *
    *
    *
    Sono vietate le operazioni di estrazione e reimpiego dei dati contenuti nella presente banca dati ai sensi della Direttiva 96/9/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 marzo 1996 come recepita dal Decreto Legislativo 6 maggio 1999, n. 169, nonché ai sensi della Legge a protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, Legge 22 aprile 1941, n. 633

    Dichiaro di aver preso visione dell’informativa sulla privacy sul vostro sito web e ai sensi dell' art. 23 del D.Lgs 196/2003
    acconsento al trattamento dei dati con riferimento alle sole finalità indicate

    Accetto i termini di utilizzo

    Al termine della procedura vi sarà inviata una email all'indirizzo indicato per confermare l'iscrizione
Testo:
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Autotrasporto Autotrasporto: ecco le ultime modifiche al Decreto Semplificazioni

Autotrasporto: ecco le ultime modifiche al Decreto Semplificazioni

E-mail Stampa
Tir-calandre-Scania-GlamDispensa dall’esame per il gestore del trasporto, modifiche ai divieti di circolazione, e revisione dei cronotachigrafi. E’ tutto contenuto all’articolo 11 del decreto legge apparso in Gazzetta il 9 febbraio scorso. E’ il cosiddetto “Decreto Semplificazioni” al cui interno il vice-ministro Ciaccia, dando così seguito – come spiega una nota di Anita – a quanto concordato con gli autotrasportatori, ha inserito i provvedimenti citati in apertura. Si tratta delle modifiche in materia di accesso alla professione, di divieti di circolazione e di revisione dei tachigrafi.

Esame per il gestore del trasporto. Con questo decreto viene recuperato un ritardo nel recepimento delle deroghe ammesse dal Regolamento europeo sull’accesso alla professione di autotrasportatore, con il riconoscimento della “dispensa dall’esame” per i soggetti che abbiano un’anzianità almeno decennale.
Quindi, in attuazione della previsione normativa contenuta nel Regolamento stesso, vengono dispensate dalla frequenza di uno specifico corso di formazione preliminare per l’esame di idoneità professionale le persone che hanno assolto all’obbligo scolastico e superato un corso di istruzione secondaria di secondo grado. Dispensate anche le persone che dimostrano di avere diretto, in maniera continuativa, l’attività in una o più imprese di trasporto italiane o comunitarie da almeno 10 anni precedenti il 4 dicembre 2009 e siano in attività alla data di entrata in vigore del decreto. Viene, quindi, anche mantenuto il riconoscimento del titolo di studio di scuola secondaria superiore per l’ammissione all’esame senza la frequenza del corso di formazione che resta obbligatorio per i soggetti privi di questo titolo di studio.

Divieti di circolazione. Sul fronte divieti, nella norma - che ora è all’attenzione del Parlamento per l’approvazione definitiva - viene abolita, come richiedevano appunto le associazioni del settore, la specifica previsione di divieto in eventuali giorni precedenti o successivi ai festivi e prefestivi. Si tratta di una modifica normativa che recepisce un Ordine del giorno sul calendario dei divieti di circolazione approvato dalla Consulta generale dell’autotrasporto e della logistica, successiva al pronunciamento di un’ordinanza di ottemperanza del Tar nei confronti  del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – su ricorso del Codacons - che aveva determinato un complessivo aumenti di giorni di divieto nel calendario annuale, con l’aggiunta di alcune giornate del venerdì. Viene anche sancito il principio che le giornate di divieto di circolazione per i veicoli pesanti, in aggiunta a quelle festive, devono essere individuate tenendo in debito conto sia le esigenze di sicurezza stradale che “gli effetti che i divieti determinano sulla attività di autotrasporto nonché sul sistema economico produttivo nel suo complesso”. Tutto ciò attraverso la riformulazione dell’ articolo 7 del Regolamento d’esecuzione del Codice della Strada.

Cronotachigrafo analogico e digitale. Nel testo è stata anche recepita la proposta di revisione degli apparecchi di controllo. Il provvedimento fissa, infatti, in due anni, il limite che in precedenza era stabilito con una cadenza annuale. L’attestazione di avvenuto controllo biennale rilasciata dalle officine autorizzate alla riparazione degli apparecchi stessi deve essere esibita in occasione della revisione periodica dei veicoli. In questo modo si dà piena attuazione alle norme comunitarie e si viene a ristabilire una parità di condizioni con i vettori degli altri Paesi dell’Unione europea che sono tenuti alla revisione degli apparecchi ogni due anni, con un risparmio notevole di costi.  

Paolo Castiglia

© Trasporti-Italia.com - Riproduzione riservata

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie che riguardano l'autotrasporto?
Iscriviti gratis alla newsletter settimanale di Trasporti-Italia.com e le riceverai direttamente nella tua casella di posta elettronica

Leggi gli altri articoli della categoria: Autotrasporto

 
Bookmark and Share

PROTAGONISTI

 

Gianfranco De Cesaris Direttore commerciale Man

La nomina del nuovo Direttore Commerciale, ruolo precedentemente ricoperto ad interim dal ...

 

Domenico Chianese Presidente e Ad Ford Italia

(Nella foto Domenico Chianese)

 

Roberto Vavassori presidente Anfia

puntando su una vera logica di sistema che sfrutti le esperienze già maturate dalle azien...

 

Alfred Rieck membro Consiglio Opel

Alfred Rieck succede ad Alain Visser che ha deciso di lasciare l’azienda per inseguire a...

Newsletter

Ricevi gratuitamente le nostre notizie
Scegli la categoria:





Visitatori

 230 visitatori online